STATUTO PERMANENTE DEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE (VEDI ARTICOLO 21)
Art. 1.
Estensione del Territorio Libero
Il Territorio Libero di Trieste sarà delimitato dalle frontiere che sono descritte agli articoli 4 e 22 del presente Trattato ed il cui tracciato verrà stabilito conformemente all’ articolo 5 del Trattato.
Art. 2.
Integrità ed indipendenza
Il Consiglio di Sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite assicura l’integrità e l’indipendenza del Territorio Libero. Questa responsabilità implica che esso ha il compito: a) Di far osservare le disposizioni dello Statuto Permanente specie per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali dell’uomo. b) Di mantenere l’ ordine e la sicurezza nel Territorio Libero.
Art. 3.
Demilitarizzazione e neutralità
Il Territorio Libero sarà demilitarizzato e dichiarato neutrale. Nessuna forza armata sarà autorizzata nel Territorio Libero, salvo in seguito ad istruzioni del Consiglio di Sicurezza. Le formazioni, gli esercizi e le attività paramilitari saranno proibite entro i confini del Territorio Libero. Il Governo del Territorio Libero non concluderà né negozierà accordi o convenzioni militari con alcuno Stato.
Art. 4.
Diritti dell’Uomo e Libertà Fondamentali
La Costituzione del Territorio Libero assicurerà tutte le persone sottoposte alla giurisdizione del Territorio Libero, senza distinzione di origine etnica, di sesso, di lingua o religione, il godimento dei diritti dell’ uomo e delle libertà fondamentali, particolarmente della libertà di culto, delle libertà di lingua, della libertà di espressione del pensiero con la parole e con gli scritti, della libertà di insegnamento, di riunione e di associazione. I cittadini del Territorio Libero avranno la garanzia di eguali condizioni di ammissioni alle funzioni pubbliche.
Art. 5.
Diritti Civili e Politici
Nessuna delle persone che abbiano acquistato la cittadinanza del Territorio Libero sarà privata dei suoi diritti civili e politici se non in base ad una decisione giudiziaria o per infrazione alle leggi penali del Territorio Libero.
Art. 6.
Cittadinanza
I cittadini italiani che al 10 giugno 1940 erano domiciliati entro i confini costituenti il Territorio Libero ed i loro figli nati dopo tale data diventeranno cittadini di origine del Territorio Libero e godranno della pienezza dei diritti civili e politici. Divenendo cittadini del Territorio Libero, essi perderanno la loro cittadinanza italiana. Tuttavia, il Governo del Territorio Libero, prescriverà che le persone di cui al paragrafo 1), aventi più di 18 anni (e le persone sposate che abbiano o non abbiano raggiunto tale età) e le cui lingua d’uso è l’italiano, avranno il diritto di optare per la nazionalità italiana entro un termine di sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, secondo le condizioni che saranno stabilite da questa. Tutte le persone che eserciteranno tale diritto di opzione verranno considerate come aventi acquisito nuovamente la nazionalità italiana. L’opzione del marito non implicherà quella della moglie. Tuttavia l’opzione del padre, o, se il padre è deceduto, quella della madre implicherà automaticamente l’opzione di tutti i figli non coniugati aventi meno di 18 anni. Il Territorio Libero potrà esigere dalle persone che abbiano esercitato il loro diritto di opzione, che esse trasferiscono la loro residenza in Italia entro un anno dalla data in cui l’opposizione sarà esercitata. Le condizioni di acquisto della cittadinanza da parte delle persone non qualificate per ottenere la cittadinanza di origine saranno determinate dall’ Assemblea Costituente del territorio Libero ed iscritte nella Costituzione. Tuttavia, tali condizioni dovranno interdire l’ acquisto della cittadinanza da parte delle persone che hanno appartenuto all’ antica polizia fascista (O.V.R.A.) che non saranno state riabilitate dalle autorità competenti, in particolare dalle Autorità militari alleate che avevano l’ incarico di amministrare il Territorio in questione.
Art. 7.
Lingue Ufficiali
Le lingue ufficiali nel Territorio Libero saranno l’italiano e lo sloveno. La Costituzione determinerà le circostanze nelle quali il croato potrà essere impiegato come terza lingua ufficiale.
Art. 8.
Bandiera e Stemma
Il Territorio Libero avrà la sua bandiera ed il suo stemma. La sua bandiera sarà la bandiera tradizionale della Città di Trieste ed il suo stemma quello storico di quest’ ultima.
Art. 9.
Organi del Governo
Per il Governo del territorio Libero sarà previsto un Governatore, un Consiglio di Governo, un assemblea Popolare eletta dal popolo del territorio Libero ed un Corpo Giudiziario. I loro poteri rispettivi saranno esercitati conformemente alle disposizioni del presente Statuto e della Costituzione del Territorio Libero.
Art. 10.
Costituzione
La Costituzione del Territorio Libero sarà stabilita conformemente ai principi democratici ed adottata da un’Assemblea Costituente con la maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi. La Costituzione dovrà essere conforme alle disposizioni del presente Statuto. Essa non entrerà in vigore prime dell’applicazione dello Statuto. Se il Governatore ritiene che una qualunque disposizione della Costituzione proposta dall’ Assemblea Costituente, od un emendamento che venisse successivamente apportato alla Costituzione siano in contrasto con lo Statuto, potrà opporsi alla loro entrata in vigore sotto riserva di riferirne al Consiglio di Sicurezza se l’ Assemblea non condivide le sue vedute e non accetta le sue raccomandazioni.
Art. 11.
Nomina del Governatore
Il Governatore sarà nominato dal Consiglio di Sicurezza sopo consultazione con i Governi jugoslavo ed italiano. Esso non dovrà essere cittadino né della Jugoslavia né dell’Italia, né del Territorio Libero. Esso sarà nominato per un periodo di cinque anni ed il suo mandato potrà essere rinnovato. I suoi emolumenti e le sue indennità saranno a carico delle Nazioni Unite. Il Governatore potrà autorizzare una persona di sua scelta ad esercitare le sue funzioni quando dovrà assentarsi momentaneamente o quando non si troverà in grado, temporaneamente, di adempiere alle sue funzioni. Se il Consiglio di Sicurezza considera che il Governatore è venuto meno ai doveri della sua carica, potrà sospenderlo e, sotto riserva delle appropriate garanzie di inchiesta e della facoltà per il Governatore di essere udito, potrà revocarlo. In caso di sospensione, di revocazione, di incapacità o di decesso del Governatore, il Consiglio di Sicurezza potrà designare o nominare un’ altra persona che adempierà alle funzioni di Governatore Provvisorio fino a che il Governatore non sia più nell’ impossibilità di adempiere le sue funzioni o fin quando un nuovo Governatore non sia stato nominato.
Art. 12.
Potere Legislativo
Il potere Legislativo sarà esercitato da un’Assemblea popolare costituita di una sola Camera, eletta sulla base della rappresentanza proporzionale dai cittadini dei due sessi del Territorio Libero. Le elezioni dell’Assemblea si faranno con suffragio universale, uguale per tutti, diretto e segreto.
Art. 13.
Consiglio di Governo
Con riserva alle responsabilità assegnate al Governatore ai termini del presente Statuto, il Consiglio di Governo formato dall’ Assemblea popolare è responsabile davanti ad essa. Il Governatore avrà il diritto di assistere a tutte le sedute del Consiglio di Governo. Esso potrà esprimere le sue vedute su qualunque questione che implchi le sue responsabilità Quando le questioni relative alle responsabilità della loro carica verranno esaminate dal Consiglio di Governo, il Direttore della Sicurezza ed il Direttore del Porto Franco saranno invitati ad assistere alle sedute del Consiglio e ad esporvi i loro punti di vista.
Art. 14.
Esercizio del Potere Giudiziario
Il Potere Giudiziario nel Territorio Libero sarà esercitato da Tribunali istituiti conformemente alla Costituzione ed alle Leggi del territorio Libero.
Art. 15.
Libertà ed Indipendenza del Potere Giudiziario
La Costituzione del Territorio Libero dovrà garantire la libertà e l’indipendenza completa del Potere Giudiziario e prevede un’ istanza d’appello.
Art. 16.
Nomina dei Magistrati
Il Governatore nominerà i Magistrati scegliendoli fra i candidati proposti dal Consiglio di Governo o fra altre persone, dopo consultazioni del Consiglio di Governo, a meno che la Costituzione non preveda un altro sistema di nomina alle funzioni giudiziarie. Sotto riserva delle garanzie che saranno date dalla Costituzione, il Governatore potrà revocare i Magistrati se la loro condotta è incompatibile con le loro funzioni giudiziarie. L’ Assemblea popolare, con un voto a maggioranza dei due terzi dei suffrragi espressi, potrà invitare il Governatore a procedere ad un’ inchiesta su qualsiasi accusa sporta contro un menbro della magistratura. Tale accusa, se si rivela fondata, potrà comportare la sospensione o la revoca dell’ interessato.
Art. 17.
Responsabilità del Governatore davanti al Consiglio di Sicurezza
l Governatore, nella sua qualità di Rappresentante del Consiglio di Sicurezza, avrà la responsabilità di sorvegliare l’applicazione del presente Statuto, specie per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali dell’uomo, e di assicurare il mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza da parte del Governo del Territorio Libero, conformemente al presente Statuto, alla Costituzione ed alle leggi del Territorio Libero. Il Governatore presenterà al Consiglio di Sicurezza dei rapporti annuali sull’ applicazione dello Statuto e sull’ esercizio delle sue funzioni.
Art. 18.
Diritti dell’ Assemblea
L’Assemblea popolare avrà il diritto di procedere all’esame o alla discussione di qualsiasi questione concernente gli interessi del Territorio Libero.
Art. 19.
Legislazione
L’iniziativa in materia legislativa appartiene ai membri dell’Assemblea Popolare, al Consiglio di Governo e cosi pure al Governatore, per le questioni che, a suo avviso, concernono le responsabilità del Consiglio di Sicurezza, quali sono definite all’articolo 2 del presente Statuto. Nessuna legge potrà entrare in vigore prima di essere stata promulgata. La promulgazione delle leggi avrà luogo conformemente alle disposizioni della Costituzione del Territorio Libero. Prima di essere promulgata, qualsiasi legge adottata dall’Assemblea dovrà essere presentata al Governatore. Se il Governatore ritiene che tale legge è contraria al presente Statuto, potrà, entro i dieci giorni che seguiranno alla presentazione che gliene è stata fatta, rinviarla all’Assemblea con le sue informazioni e raccomandazioni. Se il Governatore non rinvia detta legge entro i dieci giorni fissati, o egli informa l’Assemblea entro lo stesso termine che la legge non richiama da parte sua alcuna osservazione o raccomandazione, la legge sarà promulgata immediatamente. Se l’Assemblea si rifiuta di ritirare la legge che le è stata rinviata dal Governatore o di modificarla conformemente alle osservazioni o raccomandazioni del Governatore, questi, a meno che non sia pronto a ritirare le sue osservazioni e raccomandazioni – ed in tal caso la legge sarà promulgata senza ritardo – sottoporrà immediatamente la questione al Consiglio di Sicurezza. Il Governatore trasmetterà egualmente senza ritardo al Consiglio di Sicurezza qualsiasi comunicazione che l’Assemblea potesse desiderare far pervenire al Consiglio a tale riguardo. Le leggi che saranno state sottoposte al Consiglio di Sicurezza in virtù delle disposizioni del paragrafo precedente non saranno promulgate che su istruzioni del Consiglio di Sicurezza.
Art. 20.
Diritti del governatore in materia di misure amministrative Il Governatore può domandare al Consiglio di Governo di sospendere l’applicazione delle misure amministrative che, a suo avviso, sono incompatibili con le sue proprie responsabilità, quali sono definite dal presente Statuto (controllo dell’applicazione dello Statuto, mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza; rispetto dei diritti dell’ uomo). In caso di obiezione da parte del Consiglio di Governo il Governatore può sospendere l’applicazione di queste misure amministrative ed il Governatore o il Consiglio di Governo possono sottoporre al Consiglio di Sicurezza l’insieme della questione perché prenda una decisione in proposito. Quando le sue responsabilità, quali (?) sono definite dallo Statuto, sono in giuoco, il Governatore può proporre al Consiglio di Governo di adottare qualsiasi misura di ordine amministrativo. Se il Consigli di Governo non accetta tale proposta, il Governatore può, senza pregiudizio delle disposizioni dell’ articolo 22 del presente Statuto, sottoporre la questione al Consiglio di Sicurezza per una decisione.
Art. 21.
Bilancio
Il Consiglio di Governo sarà incaricato di preparare il progetto di bilancio del Territorio Libero, che comprenderà le previsioni di entrate e di spese, e di sottoporre tale progetto all’Assemblea popolare. Nel caso in cui un esercizio finanziario incominciasse senza che il bilancio sia stato debitamente adottato dall’ Assemblea, le disposizioni relative all’ esercizio precedente saranno applicate al nuovo esercizio finanziario, fino a che il nuovo bilancio sia stato votato.
Art. 22.
Poteri speciali del Governatore
Al fine di essere in grado di far fronte alle sue responsabilità verso il Consiglio di Sicurezza, conformemente al presente Statuto, il Governatore può, nei casi che a suo giudizio presentino un carattere di estrema urgenza e che minacciano l’indipendenza o l’integrità del Territorio Libero, l’ordine pubblico od il rispetto dei diritti dell’uomo, ordinare direttamente e far eseguire misure appropriate, sotto riserva di indirizzare immediatamente al Consiglio di Sicurezza un rapporto a tale riguardo. In tale caso, il Governatore può, se o ritiene necessario, assumere la direzione dei servizi di sicurezza. L’ Assemblea popolare può indirizzare una petizione al Consiglio di Sicurezza nei riguardi di qualsiasi atto compiuto dal Governatore nell’ esercizio di quelli dei suoi poteri che sono descritti nel paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 23.
Diritto di grazia e di commutazione della pena
Il diritto di grazie e di commutazione della pena apparterrà al Governatore e sarà esercitato da lui conformemente alle disposizioni che saranno iscritte nella Costituzione.
Art. 24.
Relazioni estere
Il Governatore veglierà a che la condotta dei rapporti con l’estero del territorio Libero sia conforme alle disposizioni dello Statuto, della Costituzione e delle leggi del territorio Libero. A tal fine, il Governatore avrà il potere di opporsi all’entrata in vigore di Trattati o di Accordi interessanti rapporti con l’estero che a suo avviso sono in contraddizione con lo Statuto, con la Costituzione o con le leggi del Territorio Libero. I Trattati o gli Accordi, così come gli exequatur e gli incarichi consolari saranno firmati congiuntamente dal Governatore e da un rappresentante del consiglio di Governo. Il territorio Libero può o potrà essere parte contraente nelle convenzioni internazionali, o divenire membro di organizzazioni internazionali a condizione che lo scopo di tali convenzioni o di tali organizzazioni sia di regolare questioni economiche, tecniche, culturali, sociali, o relative alla sanità pubblica. Qualsiasi unione economica o associazione di carattere esclusivo con qualsiasi Stato è incompatibile con lo Statuto del Territorio Libero. Il territorio Libero riconoscerà il pieno valore del Trattato di Pace con l’ Italia e darà effetto alle disposizioni di tale Trattato che gli sono applicabili. Il Territorio Libero riconoscerà egualmente il pieno valore degli altri accordi o convenzioni che sono stati o che saranno conclusi dalle Potenze Alleate ed Associate per il ristabilimento della pace.
Art. 25.
Indipendenza del Governatore e del suo personale
Nel compimento dei loro doveri il Governatore ed il suo personale non solleciteranno o non accetteranno istruzioni da alcun Governo né da alcuna altra autorità, ad eccezione del consiglio di Sicurezza.
Art. 26.
Nomina e revoca dei funzionari amministrativi
Le nomine alle funzioni pubbliche nel Territorio Libero saranno fatte tenendo conto esclusivamente delle capacità professionali, della competenza e dell’integrità dei candidati. I funzionari degli organi amministrativi non saranno revocati che per incompetenza o colpa grave e la revoca non sarà pronunciata che sotto riserva delle appropriate garanzie d’ inchiesta e della facoltà per l’ interessato di essere sentito. Tali garanzie saranno fissate dalla Legge.
Art. 27.
Direttore della Sicurezza
1. Il Consiglio di Governo sottopone al Governatore una lista di candidati per il posto di Direttore della Sicurezza. La nomina del Direttore è fatta dal Governatore che lo sceglie fra I candidati che gli sono stati presentati o anche da altre persone, dopo aver consultato il Consiglio di Governo. Esso può anche revocare il Direttore della Sicurezza dopo consultazione col Consiglio di Governo. 2. Il Direttore della pubblica Sicurezza non dovrà essere ne cittadino jugoslavo ne cittadino italiano. 3. Il Direttore della Sicurezza dipenderà normalmente dall’immediata autorità del Consiglio del Governo dal quale riceverà le istruzioni sulle questioni di sua competenza. 4. Il Governatore deve: (a) ricevere regolarmente dei rapporti del Direttore della Sicurezza e conferire con esso su tutte le questioni che sono di sua competenza. (b) Essere messo al corrente dal Consiglio di Governo delle istruzioni che questo dà al Direttore della Sicurezza e può esprimere il suo parere al loro riguardo.
Art. 28.
Forza di polizia
1. Per mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza conformemente allo Statuto, alla Costituzione ed alle leggi del Territorio Libero, il Governo del Territorio Libero avrà il diritto di mantenere una forza di polizia e dei servizi di sicurezza. 2. I membri della polizia e dei servizi di sicurezza saranno reclutati dal Direttore della Sicurezza e possono essere da lui revocati.
Art. 29.
Governo locale
La Costituzione del Territorio Libero dovrà prevedere la creazione di Organi di Governo locale sulla base della rappresentanza proporzionale e secondo principi democratici, in particolar modo quello del suffragio universale, uguale per tutti, diretto e segreto.
Art. 30.
Sistema monetario
Il Territorio Libero avrà un proprio sistema monetario.
Art. 31.
Ferrovie
Senza pregiudizio dei suoi diritti di proprietà sulle ferrovie all’interno delle sue frontiere e del suo controllo sulla loro amministrazione, il Territorio Libero potrà negoziare con la Jugoslavia e con l’Italia degli accordi allo scopo di assicurare l’esercizio efficiente ed economico delle sue ferrovie. Tali accordi stabiliranno la responsabilità dell’esercizio delle ferrovie rispettivamente in direzione della Jugoslavia e dell’Italia, cosi come l’esercizio del capolinea di Trieste e delle sezioni comuni a tutte le linee. In quest ultimo caso l’esercizio potrà essere assicurato da una commissione speciale composta di rappresentanti del Territorio Libero, della Jugoslavia e dell’Italia sotto la presidenza del rappresentante del Territorio Libero.
Art. 32.
Aviazione commerciale
1. Saranno accordati i diritti all’aviazione commerciale internazionale agli aeromobili commerciali immatricolati nel territorio di una qualunque nazione facente parte delle Nazioni Unite che garantisce gli stessi diritti sul proprio territorio a aeromobili registrati nel Territorio Libero, specie nel diritto di atterraggio per rifornimento e di riparazioni, di poter sorvolare il Territorio Libero senza scalo e di utilizzare per scopi di traffico gli aeroporti che saranno designati dalle autorità competenti del Territorio Libero. 2. Tali diritti non saranno sottoposti a restrizioni diverse da quelle che sono imposte sulla base della non discriminazione dalle leggi e dai regolamenti in vigore nel Territorio Libero e nei paesi interessati o che risultano dal carattere speciale del Territorio Libero, nella sua qualità di territorio neutrale e demilitarizzato.
Art. 33.
Registrazioni di navi
1. Il Territorio Libero è autorizzato ad aprire registri per la immatricolazione di navi e galleggianti appartenenti sia al Governo del Territorio Libero sia a persone fisiche o ad organizzazioni domiciliate nel Territorio Libero. 2. Su domanda della Cecoslovacchia e della Confederazione Elvetica il Territorio Libero aprirà dei registri speciali per le navi e galleggianti cecoslovacchi ed elvetici. Dopo la conclusione del Trattato di Pace con l’Ungheria e del Trattato ristabilente l’indipendenza dell’Austria rispettivamente il Territorio Libero aprirà nelle stesse condizioni, dei registri marittimi speciali per le navi e galleggianti ungheresi ed austriaci. Navi e galleggianti iscritti in tali registri batteranno la bandiera dei rispettivi paesi. 3. Dando effetto alle disposizioni di cui sopra, e sotto riserva di qualsiasi convenzione internazionale che a tale riguardo venisse ad essere conclusa con la partecipazione del Governo del Territorio Libero, questo potrà stabilire le condizioni concernenti l’immatricolazione, il mantenimento o la radiazione dai registri atte ad impedire tutti gli abusi cui dessero luogo le facilitazioni cosi concesse. In particolar modo per quanto per quanto riguarda le navi e galleggianti immatricolati conformemente al paragrafo 1 di cui sopra, l’immatricolazione sarà limitata alle navi e galleggianti gestiti dal Territorio Libero che servono regolarmente ai bisogni ed agli interessi del Territorio Libero. Nel caso delle navi e galleggianti immatricolati in conformità al paragrafo 2 di cui sopra, l’immatricolazione sarà limitata alle navi e galleggianti aventi Trieste come base e che servano in maniera regolare e permanente ai bisogni dei loro rispettivi paesi attraverso il porto di Trieste.
Art. 34.
Porto Libero
Sarà creato un Porto Libero nel Territorio Libero che sarà amministrato sulla base di uno Strumento internazionale stabilito dal Consiglio dei Ministri degli Esteri, approvato dal Consiglio di Sicurezza, ed è allegato al presente Trattato (Allegato VIII). Il Governo del Territorio Libero metterà in vigore la legislazione necessaria e prenderà tutte le misure utili per dare effetto alle disposizioni di tale Strumento.
Art. 35.
Libertà di transito
La libertà di transito sarà assicurata in conformità alle usuali convenzioni internazionali dal Territorio Libero e dagli stati attraverso il cui territorio si effettua il transito di merci trasportate via ferrovia fra il Porto Libero e gli stati che serve, senza alcuna discriminazione e senza diritti di tasse di dogana o costi altri che quelli imposti per i servizi resi.
Art. 36.
Interpretazione dello Statuto
Ad eccezione dei casi per i quali un’altra procedura è espressamente prevista da un articolo del presente Statuto, qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione dello Statuto che non sarà risolta tramite negoziato diretto ed a meno che le parti non convengano fra di loro per un altro sistema di regolamento, sarà sottoposta, alla domanda dell’una o dell’altra delle parti, ad una Commissione composta di un rappresentante di ciascuna delle parti e di un terzo membro scelto di comune accordo fra le due parti fra i sudditi di un terzo Paese. In mancanza di accord fra le parti, entro il termine di un mese, per la designazione del terzo membro l’una o l’altra parte potrà domandare al Segretario Generale delle Nazioni Unite di procedere a tale designazione. La decisione della maggioranza dei membri della Commissione sarà considerata come decisione della Commissione ed accettata dalle parti come definitiva ed obbligatoria.
Art. 37.
Modifica dello Statuto
Il presente Statuto costituisce lo Statuto Permanente del Territorio Libero sotto riserva di qualunque modifica che il Consiglio di Sicurezza potrà apportarvi ulteriormente. L’Assemblea popolare, in seguito ad un voto espresso con maggioranza di due terzi dei suffragi, potrà indirizzare delle petizioni al Consiglio di Sicurezza.
Art. 38.
Entrata in vigore dello Statuto
Il presente Statuto entra in vigore nella data che sarà determinata dal Consiglio di Sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.