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Petizione Popolare per l’estensione della Zona Franca al Territorio di Trieste

A seguito della Mozione sull’estensione dei Punti Franchi, presentata dal Dott. Bertali al Consiglio Comunale di Trieste, pubblichiamo su richiesta del Governo provvisorio per il Territorio Libero di Trieste, questa nota sintetica.

Lo scopo è quello di far recepire ai cittadini di Trieste, l’importanza di tale azione ed invitarli a firmare in massa.

 

A seguito della raccolta firme, iniziata nel 75° anniversario dell’istituzione del Territorio Libero di Trieste, il PG – FTT vuole fare alcune precisazioni, relativamente a cos’è una Zona Franca, cos’è un Punto Franco e cos’è un deposito Franco.
Zona franca: Area determinata, ma non recitata, dove alcuni tipi e quantità di merci possono essere vendute ai residenti in esenzione di imposte o con imposte ridotte. (Cfr. Art.29 Agevolazioni per la provincia di Trieste, D.P.R., 29 settembre 1973, n.601, in vigore dal 01 maggio 1981; Cfr. Art.72, Operazioni non imponibili, D.P.R., 26 ottobre 1972, n.633; Cfr. Art. 6.Autorità di sistema portuale, punto 12, Lg. 28 gennaio 1994, n. 84; Cfr. Art.7, D.P.R., 2 ottobre 1978, n.714 […] omissis… Per quanto concerne le agevolazioni tributarie si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.[…] Cfr. Art.41 Accordi ed enti internazionali, D.P.R., 29 settembre 1973, n.601)
Punto franco: Diversamente dalla zona Franca, le merci si trovano in un’area delimitata, recintata. Le merci, ivi giacenti, vengono considerate “allo stato estero” ai fini valutari e doganali. Considerando i poteri conferiti, a chi gestisce il Porto Libero di Trieste, nel quale ci sono i Punti Franchi, l’applicazione dell’Allegato VIII (inserito nel D.C.P.S., 28 novembre 1947, n.1430, Legge di ratifica, 25 novembre 1952, n.3054), si può fare qualsiasi attività di manipolazione delle merci, con l’esclusione del consumo in loco delle merci depositate o in transito.
Deposito Franco: Magazzini autorizzati, sotto controllo doganale, per i quali sono state presentate idonee garanzie per i diritti doganali sulle merci depositate. La movimentazione nel loro ambito, senza modifiche o cambiamenti, avviene sempre con rendiconto di adeguate scritture.
Per quanto concerne il regime doganale, del quale il Governo italiano ha aderito a livello europeo, il PG – FTT precisa che: La sovrapposizione dello speciale regime giuridico delle zone franche del Porto di Trieste (ispirato ai principi dell’Allegato VIII del Trattato di Pace del 1947, mai espressamente abrogati ed anzi espressamente fatto salvi, in più occasioni, dal legislatore nazionale) e della normativa comunitaria in tema di zone franche, ha fatto sì che si siano riscontrate in passato interpretazioni del dato normativo radicalmente divergenti fra loro da parte degli organi amministrativi cui è demandata la sua applicazione.
il Trattato CE e gli atti da esso derivati non sono applicabili alle materie regolate dal Trattato di pace e dai suoi Allegati per la semplice ragione che è il medesimo Trattato CE a garantire, all’art. 234, la salvaguardia degli impegni pattizi precedentemente sorti.
L’ex art. 234(Trattato CE, oggi art.307) infatti dispone che: «Le disposizioni del presente trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente all’entrata in vigore del trattato stesso, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall’altra». (Cfr. IL REGIME GIURIDICO DELLE ZONE FRANCHE DEL PORTO DI TRIESTE – Campailla Avv.to Massimo, partner dello studio legale Zunarelli & Associati dal 1995)
Provisional Governement of Free Territory of Trieste Mail: info@trieste-gov.org

 

 

 

 

 

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